I Giovani Palestinesi in Italia e le manifestazioni proHamas fanno apologia di terrorismo: nessuno li denuncia?

Italia

UGEI: “Dal 7 ottobre esaltato come resistenza alle minacce antisemite, basta normalizzare l’odio”

Definire il massacro del 7 ottobre un’operazione di resistenza, paragonarlo alla lotta partigiana italiana e mettere in discussione la natura civile delle vittime significa legittimare e glorificare la violenza terroristica. È quanto accaduto durante un’iniziativa in ambito universitario a Bologna, dove il portavoce dei Giovani Palestinesi ha sostenuto che bisognerebbe discutere cosa si intenda per “civili” in uno Stato definito “fascista” come Israele.

Non si tratta di un episodio isolato. Da Torino ad Ancona, il 7 ottobre è stato presentato o celebrato in contesti universitari come una data di resistenza, fino alla cosiddetta “Festa del 7 ottobre” organizzata ad Ancona proprio nel giorno dell’anniversario del pogrom perpetrato da Hamas. Chiamare resistenza il massacro di 1.200 persone e il rapimento di 251 ostaggi significa rovesciare la realtà e calpestare la memoria delle vittime.

L’Unione Giovani Ebrei d’Italia condanna inoltre le scritte antisemite comparse nel vicolo Monticelli a Bologna, con esplicite minacce di violenza contro gli ebrei.

 La celebrazione del terrorismo e le minacce antisemite non sono manifestazioni di dissenso: sono segnali di una deriva che le istituzioni, a partire da quelle universitarie, hanno il dovere di contrastare.

Art. 414. CODICE PENALE

Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.