di Davide Cucciati
La Germania torna a interrogarsi sul punto di equilibrio tra due valori fondamentali: il contrasto all’antisemitismo e la tutela della libertà di espressione. È questo il nodo giuridico sollevato dal disegno di legge approvato dal Bundesrat.
Il 10 luglio 2026 il Bundesrat, l’organo federale attraverso cui partecipano i Lander, ha approvato un disegno di legge che introdurrebbe il reato di negazione pubblica del diritto di Israele a esistere e di appello alla sua eliminazione, quando tali dichiarazioni risultino idonee a favorire la disponibilità a compiere atti antisemiti di violenza o arbitrio. La pena prevista arriva fino a cinque anni di carcere o, in alternativa, a una sanzione pecuniaria. Il testo dovrà ora essere esaminato dal Bundestag. La notizia è stata riportata dal Jerusalem Post del 12 luglio 2026.
L’ambasciatore israeliano in Germania, Ron Prosor, ha definito il voto del Bundesrat “un segnale chiaro” e ha auspicato una rapida approvazione definitiva da parte del Bundestag. Anche il ministro della Giustizia dell’Assia, Christian Heinz, tra i promotori dell’iniziativa, ha sostenuto che il diritto vigente non consenta di perseguire una parte significativa delle espressioni considerate antisemite e che la prova delle fattispecie già previste risulti spesso difficile.
I dubbi dei costituzionalisti
Il consenso politico non ha eliminato le perplessità giuridiche: secondo la testata giuridica tedesca Legal Tribune Online, un parere dei Servizi scientifici del Parlamento federale ha sollevato dubbi significativi sulla compatibilità della norma con la Legge fondamentale. I giuristi osservano che il “diritto all’esistenza” di uno Stato non costituisce una categoria giuridica chiaramente definita nel diritto internazionale e che la nuova fattispecie potrebbe entrare in tensione con la libertà di espressione garantita dall’articolo 5 della Costituzione tedesca. Il nodo principale riguarda la natura stessa della condotta punita: negare la Shoah significa contestare un fatto storico accertato. Diverso è sostenere, per quanto in modo radicale, ostile o persino moralmente inaccettabile, che uno Stato non dovrebbe esistere oppure dovrebbe essere sostituito da un diverso assetto istituzionale. Secondo il parere dei Servizi scientifici, che richiama sul punto diversi giuristi, è proprio questa differenza a rendere problematica l’assimilazione delle due fattispecie sul piano penale: mentre il negazionismo della Shoah riguarda la falsificazione della realtà storica, la nuova norma rischierebbe di estendere la sanzione penale a posizioni politiche radicali e ostili sulla base della loro ritenuta capacità di alimentare atti antisemiti di violenza o arbitrio.
Il precedente costituzionale e le possibili conseguenze
Il governo dell’Assia, che ha presentato il disegno di legge al Bundesrat, richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale federale che in passato ha ammesso limitazioni particolari alla libertà di espressione per contrastare l’apologia del nazionalsocialismo. Secondo parte della dottrina, però, quella giurisprudenza era stata giustificata dal carattere unico dei crimini del Terzo Reich e difficilmente potrebbe essere estesa a fattispecie differenti.
Il confronto che si apre in Germania va quindi oltre il caso specifico di Israele. Da un lato vi è l’esigenza di contrastare con fermezza slogan e campagne che invocano la distruzione dello Stato ebraico. Dall’altro rimane aperta la questione di come costruire una norma sufficientemente precisa da superare il vaglio della Corte costituzionale senza comprimere in modo eccessivo la libertà di espressione.
Il dibattito tedesco potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Se la legge dovesse essere approvata e ritenuta compatibile con la Legge fondamentale, costituirebbe un precedente destinato a influenzare anche altri ordinamenti europei nel difficile equilibrio tra contrasto all’antisemitismo e tutela della libertà di espressione.



