Germania, assolta la donna che paragonò Israele alla Germania nazista

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di Davide Cucciati
In uno dei suoi post la donna aveva utilizzato la bandiera della Germania nazista e quella israeliana per tracciare un parallelismo tra le azioni dello Stato ebraico e quelle del Terzo Reich. In un’altra immagine compariva una svastica collocata all’interno di una Stella di David.

Il 24 giugno 2026, una donna tedesca che sui social aveva paragonato le azioni di Israele a quelle della Germania nazista, utilizzando anche immagini nelle quali comparivano insieme la Stella di David e la svastica, è stata assolta dalla Corte superiore regionale di Zweibruecken (nella foto), nella Renania-Palatinato, chiamata a pronunciarsi sul caso dopo la condanna in primo grado.

Secondo quanto ricostruito dalla testata giuridica Beck-Aktuell, in uno dei suoi post la donna aveva utilizzato la bandiera della Germania nazista e quella israeliana per tracciare un parallelismo tra le azioni dello Stato ebraico e quelle del Terzo Reich. In un’altra immagine compariva una svastica collocata all’interno di una Stella di David, insieme a una rappresentazione di persone indifese e accerchiate sotto il fuoco e all’hashtag “GAZAUNDERATTACK”.

Il Tribunale di primo grado di Ludwigshafen aveva ritenuto penalmente rilevanti due pubblicazioni e aveva condannato la donna a una sanzione complessiva di 2.400 euro.

La motivazione della Corte

Il punto centrale riguarda l’applicazione del paragrafo 86a del codice penale tedesco, che disciplina l’utilizzo dei simboli delle organizzazioni anticostituzionali e comprende i simboli nazisti. Secondo i giudici di appello, nel contesto dei post esaminati la svastica veniva impiegata per formulare una critica particolarmente dura nei confronti delle azioni di Israele, esprimendo al tempo stesso una presa di distanza dall’ideologia nazionalsocialista. Beck-Aktuell riferisce che, per la Corte, la semplice capacità di un’immagine di evocare il nazionalsocialismo risulta insufficiente per integrare il reato previsto dal paragrafo 86a.

Una valutazione analoga ha riguardato l’immagine della svastica inserita nella Stella di David. La rappresentazione, osservata nel suo contesto complessivo, avrebbe avuto un carattere di ammonimento e di denuncia. L’immagine di persone indifese sottoposte al fuoco rendeva inoltre riconoscibile la condanna dell’ideologia nazionalsocialista attribuita dall’autrice al comportamento israeliano. La Corte ha considerato rilevante anche il contesto politico immediatamente riconoscibile delle pubblicazioni. Il riferimento alla guerra a Gaza, rafforzato dall’hashtag “GAZAUNDERATTACK”, consentiva, secondo i giudici, a un osservatore di comprendere il significato politico attribuito alle immagini.

Il paragone con la Shoah e l’incitamento all’odio

Particolarmente significativa è la parte della decisione relativa al paragrafo 130 del codice penale tedesco, la norma sull’incitamento all’odio, che comprende specifiche disposizioni relative ai crimini commessi durante il nazismo. Secondo la Corte Superiore, la norma non comporta un divieto automatico di qualsiasi paragone con la Shoah. La rilevanza penale dipende quindi dal contenuto e dal contesto delle singole dichiarazioni.

La soglia può essere raggiunta, per esempio, attraverso un’esplicita banalizzazione o minimizzazione dei crimini nazisti capace di turbare la pace pubblica. Nel caso esaminato, i giudici hanno qualificato le pubblicazioni come una critica estrema rivolta a uno Stato straniero e hanno escluso la presenza di appelli alla violazione della legge o di conseguenze indirettamente pericolose tali da abbassare la soglia di inibizione dei lettori verso comportamenti illeciti.

La Corte ha quindi ritenuto prevalente la tutela della libertà di espressione e, considerando superflui ulteriori accertamenti, ha pronunciato direttamente l’assoluzione della donna da tutte le accuse.

Un tema particolarmente sensibile in Germania

La decisione assume un significato particolare nel dibattito tedesco sull’antisemitismo e sulla memoria della Shoah. Il confronto tra Israele e la Germania nazista viene infatti indicato da numerose istituzioni impegnate nella lotta all’antisemitismo come una forma di delegittimazione e di inversione tra vittime e carnefici.

Il quadro politico tedesco si muove contemporaneamente verso un rafforzamento di alcuni strumenti di contrasto all’antisemitismo. Lo scorso maggio il ministro della Giustizia dell’Assia, Christian Heinz, ha presentato al Bundesrat una proposta legislativa diretta a rendere penalmente perseguibile, a determinate condizioni, la negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele.

“Abbiamo una responsabilità particolare e incrollabile verso lo Stato di Israele e la vita ebraica in Germania”, aveva dichiarato Heinz presentando l’iniziativa l’8 maggio, anniversario della fine del regime nazista.

La sentenza di Zweibruecken si inserisce così nel difficile confronto tedesco tra tutela della libertà di espressione, contrasto all’antisemitismo e responsabilità storica derivante dalla Shoah.