Chi e che cosa è Hamas

Israele

Le violazioni del diritto.

Una delle più serie violazioni della legge internazionale commesse dall’organizzazione terroristica di Hamas è costituita dal suo uso deliberato, sistematico e diffuso di lanci di razzi e attacchi suicidi contro la popolazione civile in Israele e altri obiettivi civili. Tale condotta viola numerosi principi riconosciuti del Diritto sui conflitti armati e costituisce chiaramente un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità.

1/ L’atto di sferrare attacchi contro la popolazione civile e obiettivi civili viola il Principio della Distinzione – la regola più importante del Diritto sui conflitti armati. Secondo questo principio, le parti devono sempre distinguere tra civili e combattenti. Di più, secondo questa regola è strettamente proibito dirigere attacchi contro obiettivi civili o popolazione civile che non partecipano direttamente alle ostilità. L’art. 48 del I Protocollo Addizionale delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel Protocollo addizionale relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali del 1977, recita: “Al fine di garantire il rispetto e la protezione della popolazione civile e degli obiettivi civili, le Parti in conflitto devono sempre distinguere tra la popolazione civile e i combattenti e tra gli obiettivi civili e gli obiettivi militari e dirigere conformemente le loro operazioni soltanto contro obiettivi militari”. Si veda, ad esempio, l’art. 8 (2) (b) (i) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998), che nell’elenco degli atti costituenti crimini di guerra include: “Attacchi diretti intenzionalmente contro la popolazione civile come tale o contro civili che non partecipano alle ostilità”.

2/ Il lancio quotidiano di razzi da parte di Hamas contro i villaggi e le città della regione meridionale di Israele, punta anzitutto a seminare il terrore tra la popolazione civile israeliana. Anche questo, è bene notarlo, è una seria violazione di un divieto definito con chiarezza dal Diritto sui conflitti armati, in aperta violazione del divieto di commettere atti, o minacciare violenza, il cui fondamentale obiettivo sia la diffusione del terrore tra la popolazione. L’art. 51 (2) del I Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali sulla Protezione delle Vittime dei conflitti armati internazionali (1977), stabiliscono la norma secondo la quale: “La popolazione civile come tale, così come singoli individui civili, non devono essere oggetto di attacco. Atti o minacce di violenza il cui fondamentale obiettivo sia la diffusione del terrore tra la popolazione civile sono proibiti”.

3/ Hamas fa un uso operativo delle aree civili densamente costruite ed abitate nella striscia di Gaza, per pianificare, organizzare e sferrare lanci di razzi. Inoltre, Hamas usa volontariamente strutture civili (quali sono le università) per costruire armi e fare un uso sistematico di aree civili protette (incluse le case e le moschee) per nascondere e accumulare razzi, esplosivi e munizioni.L’art. 8 (2) (b)(XXII) dello statuto di Roma per la Corte penale Internazionale (1988) include nell’elenco “Crimini di guerra” l’atto di “utilizzare la presenza di civili… per rendere alcuni punti, aree e forze militari immuni da operazioni militari”.

4/ Forse ancor più reprensibile dell’accumulo di armi e del lancio di razzi da aree civili, è la crescente e sistematica diffusione dell’uso di civili, da parte di Hamas, come scudi umani. Tale comportamento è stato verificato, ad esempio, quando Hamas ha espressamente chiamato uomini, donne e bambini palestinesi a convergere su bersagli militari che avrebbero potuto essere attaccati, per fungere da “scudi umani”. Così, come espressamente sancito dall’art. 77 (2) del I Protocollo Addizionale delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli sulla Protezione delle Vittime nei conflitti armati internazionali (1977): “Le parti in conflitto devono adottare tutte le misure possibili perché tutti i bambini che non abbiano raggiunto i quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità e, in particolare, non devono arruolarli tra le proprie forze armate…”. Inoltre, l’art. 8 (2) (b) (XXVI) dello Statuto di Roma della corte penale internazionale (1988) elenca i seguenti atti come crimini di guerra: “La coscrizione o l’iscrizione di bambini sotto l’età di 15 anni tra le forze armate nazionali o il loro uso per la partecipazione attiva alle ostilità”.