di Ester Moscati
In queste ore si sta consumando, nell’indifferenza generale della politica di sinistra, l’abolizione di fatto di un reato previsto dall’articolo 414 del Codice Penale: l’apologia di terrorismo.
Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, interviene sulla vicenda di Youssef Siher, il creatore del canale social «Movimento 17 ottobre», accusato dai PM milanesi di essere la mente delle violenze perpetrate in diverse città italiane a corredo delle manifestazioni contro il carovita. Schierandosi a fianco del ricercatore 30enne italiano di origini marocchine, Acerbo scrive “Inneggiare al 7 ottobre non è reato. In una democrazia è assolutamente lecito”.

Scrive questo perché, all’indomani del 7 ottobre, Siher, che in Italia ha studiato e lavora, festeggiava il massacro di oltre 1200 cittadini israeliani con il grido di battaglia “Allahu Akbar” con corredo di cuoricini con i colori della bandiera palestinese.

Ad Acerbo fa eco un medico prestato alla politica, eletto nelle liste del PD dopo aver acquisito notorietà all’epoca della pandemia di Covid 19. Andrea Crisanti ha deciso di avvicinarsi a Rifondazione Comunista, costituendone una componente parlamentare su richiesta di Elly Schlein, per un giochino tecnico in vista delle prossime elezioni (avendo un parlamentare, Acerbo non deve fare la fatica di raccogliere le 6000 firme necessarie per la presentazione della lista).
Dopo la sparata di Acerbo a favore dell’apologia di terrorismo fatta da Siher, qualcuno ha chiesto a Crisanti che cosa ne pensasse, se non fosse turbato da doversi accollare simili amicizie.
Tra l’altro, Maurizio Acerbo qualche mese fa aveva commentato lo sfregio del murales di AleXandro Palombo dedicato ad Anna Frank e Primo Levi scrivendo su X “non è vandalismo ma protesta politica”. In un post su X, in riferimento all’opera di aleXsandro Palombo, realizzata sulla facciata della caserma Montello di Milano per il Giorno della Memoria aveva scritto “Anna Frank oggi è una bambina palestinese”, sputando sui bambini israeliani ed ebrei uccisi da Hamas e sul milione e mezzo di bambini ebrei uccisi da Hitler.
Evidentemente, tali amicizie a Crisanti vanno benissimo. Perché ha risposto: “In Palestina, serve votare, se vince Hamas ben venga”.

Ci sarebbe molto da dire sul caso Youssef Siher, sulla preoccupante saldatura tra l’islamismo radicale e la sinistra italiana, non solo estrema, ma quella del Campo Largo; sull’occupazione ormai costante di ogni battaglia politica, sociale, sindacale – in Italia e non solo – da parte dei simboli della Palestina, anche con bandiere di Hamas e Hezbollah esposte senza ritegno né contestazioni.
Ma qui ci preme sottolineare che è inconcepibile che da parte di parlamentari si ignori e si cancelli un reato previsto dal nostro ordinamento: l’articolo 414 del Codice Penale, appunto, che vieta e sanziona l’apologia di terrorismo.
Hamas è inclusa nell’elenco ufficiale delle organizzazioni terroristiche dell’Unione Europea e di numerosi altri Paesi e blocchi internazionali, tra cui Stati Uniti, Israele, Regno Unito, Canada, Australia e Giappone. Definire le sue azioni “Terrorismo” è una realtà, non una opinione. Esaltarlo e inneggiare ad Hamas non “è assolutamente lecito”, come vorrebbe Acerbo e come fa Crisanti. È apologia di terrorismo, reato perseguibile d’ufficio e sanzionato severamente dal nostro Codice Penale. C’è qualcuno disposto a farlo rispettare?
Art. 414. CODICE PENALE
Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.



