Legge ebraica e pena di morte

Ebraismo

Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale contro la pena di morte.
L’iniziativa italiana all’ONU ha riaperto il dibattito su questo tema, che interessa in modo trasversale tutto il pianeta, perché viene applicata sia da Paesi democratici sia da regimi autoritari e ha sostenitori e oppositori in tutti i continenti.
Una task force per accelerare il cammino della risoluzione per la moratoria sulle esecuzioni capitali è stata la proposta avanzata dal ministro degli Esteri Massimo D’Alema al Palazzo di vetro dell’Onu dove l’Italia, il 28 settembre, affiancata dal Portogallo, ha ribadito il proprio impegno nella campagna di opposizione alla pena capitale, e dove i ministri di 95 Paesi si sono riuniti per discutere.

“Ci sono le condizioni – ha detto D’Alema – perché l’Assemblea generale si esprima contro la pena di morte votando la risoluzione, e sarebbe un errore perdere questa opportunità”. Le esecuzioni capitali, ha sottolineato il ministro degli Esteri, sono “un estremo, visibile atto di violenza, che appartiene a una cultura che dovrebbe essere consegnata al passato”.

La battaglia per la moratoria “non è più solo una iniziativa europea ma è diventata una coalizione internazionale. E’ giunto il momento di preparare la risoluzione. Il dibattito dimostra chiaramente che dovrà incentrarsi sulla moratoria in vista dell’abolizione delle esecuzioni. Deve essere una prima tappa, ed è molto importante che questa prima tappa riceva l’appoggio dell’Assemblea generale”.

Ma qual è la posizione della legge ebraica? La Bibbia ammette la pena di morte in caso di assassinio, crimini a sfondo sessuale (adulterio e incesto), blasfemia, idolatria e altri crimini più o meno sanguinari. Ma il Talmud avverte che la pena può essere applicata soltanto se esistono due testimoni oculari per il crimine e se si è certi che il colpevole è stato specificatamente informato del rischio cui andava incontro poco prima di commettere il crimine stesso. Le condizioni per mettere in pratica i casi previsti di pena di morte sono, di fatto, pressoché irrealizzabili.

Stiamo ovviamente parlando del passato, perché solo il Sinedrio poteva decretare la pena di morte, prescritta dalla Torà in due casi: omicidio volontario (visto che la persona non può fare teshuvà, cioè non può più chiedere perdono a colui che ha subìto l’offesa, la morte diviene la sua teshuvà); gravi profanazioni pubbliche, volontarie e consapevoli, di princìpi fondamentali della Torà stessa (è preferibile la morte di un singolo piuttosto che la rovina etica di un intero popolo).

La pena di morte, inflitta da un tribunale composto da 23 rabbini, poteva prendere l’avvio solo nel caso in cui si fosse raggiunta la maggioranza del 50 per cento più 2. Se si raggiungeva semplicemente l’unanimità, essa non poteva essere sentenziata, poiché l’equivalenza del 50-50 veniva interpretata come sinonimo della presenza di un pregiudizio. Inoltre, bisognava optare per la pena capitale solo se sussisteva la testimonianza di due persone non parenti di nessuna delle parti in causa e che dovevano dichiarare di aver ammonito il presunto omicida di non compiere il delitto, di essersi sentiti rispondere che la cosa non li riguardava, e di aver assistito alla scena nella sua interezza.

Il dibattimento processuale e la proclamazione della sentenza avvenivano lo stesso giorno, se quest’ultima era di assoluzione; se invece la maggioranza era favorevole alla pena di morte, si rinviava il tutto all’indomani, per lasciar spazio a eventuali ripensamenti in merito. In caso di condanna dell’imputato, dalla sede del tribunale fino al luogo dell’esecuzione, un araldo annunciava l’accaduto; se una sola persona era in grado di portare prove a sua discolpa, il processo veniva riavviato da capo. Se, al contrario, la sentenza era favorevole, mai e poi mai il processo si sarebbe potuto riaprire.