di Davide Cucciati
Che cos’è davvero il nuovo antisemitismo di oggi? Quale forma mutante sta prendendo? Come contrastare un fenomeno in crescita? La politica si interroga: tra proposte di legge e dibattito aperto. Ma non mancano opposizioni interne alla sinistra, per esempio contro il DDL Delrio giudicato troppo filo-Israele. Le opinioni di Sergio Della Pergola e Iuri Maria Prado. Un tema caldissimo
L’odio contro gli ebrei e le manifestazioni di aperto antisemitismo, o appena mascherate da “antisionismo”, stanno diventando talmente pervasivi, nelle piazze e perfino nelle istituzioni, da risvegliare un moto di preoccupazione anche nel mondo politico. Senza tuttavia compattarlo – come dovrebbe – contro questo fenomeno trasversale, ma anzi spaccando le tifoserie interne. Un esempio? Il ddl contro l’antisemitismo promosso da Graziano Delrio è stato contestato anche dentro il suo stesso partito, il PD. Delrio è stato praticamente accusato di portare avanti una battaglia “personale” e di non rappresentare la linea del partito. Alcuni esponenti del Partito Democratico, tra cui il capogruppo al Senato Francesco Boccia, hanno sostenuto che il testo non rappresentasse la posizione del gruppo o del partito, lamentando il rischio che la norma possa limitare la libertà di espressione e di critica politica nei confronti delle azioni del governo israeliano.
Ma procediamo con ordine. Prima ancora di delineare una normativa organica di contrasto all’antisemitismo, oggi in Italia ci si chiede quali siano le condotte rubricabili nella predetta categoria. In Commissione al Senato, l’esame congiunto ha adottato come testo base il ddl Romeo (Lega), e una delle prime linee di frattura passa da una domanda semplice: quale definizione adottare, la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) o una cornice alternativa? Massimiliano Romeo (Lega) sceglie esplicitamente la definizione IHRA, e nella stessa direzione vanno i ddl di Maurizio Gasparri (Forza Italia), Lucio Malan (Fratelli d’Italia) e, sul terreno della scuola e dell’università, Mariastella Gelmini (Noi Moderati), che richiama una definizione orientativa modellata sulla IHRA. Anche Ivan Scalfarotto (Italia Viva) rientra tra i ddl che adottano IHRA come riferimento.Nel PD, invece, la partita politica più rivelatrice è interna: Graziano Delrio (Partito Democratico) resta sulla linea IHRA e la porta nel cuore del provvedimento, agganciandola a una delega mirata sulle piattaforme online, mentre Andrea Giorgis (Partito Democratico) propone un impianto più “di sistema”, che allarga il perimetro anche ad altre espressioni di odio e discriminazione (di fatto annacquando l’antisemitismo nel mare magnum delle discriminazioni, dall’omofobia all’anti-islamismo) e tende a trattare la IHRA solo come riferimento utile, evitando di farne una definizione legislativa vincolante. È su questo punto che si evidenzia una spaccatura a sinistra.
La proposta di Graziano Delrio (PD)
La proposta Delrio prova a portare la lotta all’antisemitismo nel luogo dove oggi il fenomeno corre più veloce, ovvero lo spazio digitale. Il Partito Democratico si è ritrovato diviso proprio sulle domande preliminari, cioè che cosa sia antisemitismo, e quale definizione adottare quando la discussione si intreccia con Israele, Gaza e antisionismo. Per capire perché il tema sia così sensibile è necessario entrare nel merito delle due definizioni che stanno dietro al conflitto.
La definizione IHRA, quella che il ddl Delrio assume come riferimento e adottata dall’Italia nel 2020, è pensata per aiutare istituzioni e operatori a riconoscere il fenomeno in forme contemporanee. Parte da una formula ampia e volutamente flessibile, parla di una “certa percezione degli ebrei” che può esprimersi come odio contro gli ebrei e accompagna la definizione con esempi. È qui che si accende il dibattito perché diversi esempi riguardano il modo in cui l’odio può manifestarsi attraverso Israele. Tra questi, l’idea che possa essere forse “antisemita” negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele sia “un’impresa di razzismo”. Un’altra casistica è quella che consiste nel “fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti”.
La Jerusalem Declaration on Antisemitism, JDA, caldeggiata dall’area di Elly Schlein, presenta una definizione più “classica” e più breve: l’antisemitismo altro non è che la discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei, o contro istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. Successivamente, aggiunge delle linee guida e la parte più discussa è quella dedicata a Israele e Palestina, dove elenca esempi di discorsi e condotte che, “di per sé”, non vanno automaticamente qualificati come antisemiti. La JDA chiarisce che non è antisemitismo sostenere modelli politici diversi, e nemmeno sostenere campagne BDS, il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, o usare formule dure di critica a Israele, purché non si cada nell’odio antiebraico, nella responsabilità collettiva degli ebrei, o in stereotipi razziali.
Accanto a questi due documenti, anche la riflessione accademica ha cercato di proporre nuovi criteri. Il 28 gennaio, durante l’incontro nell’Aula Magna A. Benatoff di Via Sally Mayer, intitolato Riflessioni sulla Memoria (clicca QUI), Sergio Della Pergola ha proposto una lettura fondata su tre assi fondamentali di analisi del fenomeno dell’antisemitismo che, a suo dire, andrebbe definito partendo dalla sua percezione dal basso, ovvero da parte di chi l’antisemitismo lo subisce. Il primo asse è la negazione all’ebreo come individuo, negando le sue prerogative di godere degli stessi standard di uguaglianza e equità da parte del resto della maggioranza; il secondo asse è quello che tiene conto del vissuto bimillenario dell’ebreo come capro espiatorio oggetto di abuso e violenza, sopravvissuto a uno sterminio pianificato, ovvero la specificità della Shoah, evitando di appiattirne la lettura a una general generica “uccisione di massa”; il terzo asse sta nel diritto degli ebrei ad esercitare la sovranità politica come ogni altro popolo al mondo, cosa che si manifesta con la legittima proclamazione e gestione dello Stato di Israele. L’antisemitismo, ridefinito come “antiebreismo” da Della Pergola, è la negazione di almeno uno dei tre predetti assi: questo sarebbe il criterio dal quale dovrebbe partire ogni definizione elaborata in ambienti accademici e dottrinali.
Disciplinare il mondo digitale
Nel concreto, il ddl Delrio sceglie di intervenire in primis sulle piattaforme online e lo fa con una delega al Governo: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrebbero essere adottati uno o più decreti legislativi per disciplinare, in coerenza e al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione del Regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, i diritti degli utenti, gli obblighi delle piattaforme e le modalità di intervento dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nella prevenzione e nel contrasto dei contenuti antisemiti, incluse le sanzioni a carico delle piattaforme.
Il testo, tra i criteri direttivi, chiede che l’antisemitismo venga trattato come categoria specifica all’interno delle “espressioni d’odio”, e che, a tal fine, piattaforme e autorità adottino la definizione IHRA, includendo anche contenuti generati mediante sistemi di intelligenza artificiale. L’apparato procedurale è dettagliato: le piattaforme dovrebbero rendere esplicitamente selezionabile l’opzione “antisemitismo” nelle pagine di segnalazione e mettere a disposizione dell’utente la relativa definizione, attribuire un codice identificativo alla segnalazione, informare l’utente e arrivare a una decisione, fino alla sospensione o rimozione del contenuto, entro 48 ore, dandone comunicazione. La rimozione andrebbe notificata e motivata non solo all’autore ma anche agli utenti che lo abbiano condiviso, commentato o anche solo visionato. In caso di nuova diffusione di contenuti già rimossi, è prevista la sospensione per sei mesi secondo le modalità tecniche applicate dalla piattaforma.
È inoltre previsto che, ove la piattaforma sia in grado di individuare automaticamente la ripubblicazione di contenuti già rimossi, la rimozione debba avvenire in via immediata. In parallelo, le piattaforme dovrebbero trasmettere periodicamente all’AGCOM un registro riepilogativo delle segnalazioni e delle decisioni assunte. Il ddl attribuisce poi all’AGCOM una funzione di monitoraggio e intervento correttivo. È istituito anche un canale di segnalazione diretta all’Autorità per casi specifici, con un registro di associazioni di utenti, in collaborazione con organismi rappresentativi delle comunità ebraiche riconosciuti ai sensi della legge 101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane), e un flusso che prevede l’inoltro delle segnalazioni alle piattaforme entro 30 giorni, perché procedano all’analisi entro 48 ore dalla ricezione. Infine, la delega prevede che sia la stessa AGCOM a definire, con proprio Regolamento e nei limiti della delega, le sanzioni a carico delle piattaforme in caso di mancato rispetto dei diritti e degli obblighi stabiliti dai decreti attuativi. Per le scuole e le università, l’idea è quella di tutelare la libertà accademica e la collaborazione con studiosi e dipartimenti di altre università italiane e straniere.
Tutto questo però spiega anche perché il ddl Delrio sia finito nel mirino di critiche giuridiche radicali. È su questo punto che un articolo pubblicato su Il Manifesto è utile come controcanto. Secondo Maria Luisa Cesoni (docente all’Université Catholique de Louvain) e l’avvocato belga Jan Fermon, specializzato in diritto penale internazionale, la maggioranza dei ddl in esame, compresa la proposta Delrio, rischierebbe di entrare in collisione con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare con l’articolo 7 sul principio di legalità, l’articolo 10 sulla libertà di espressione, e l’articolo 11 su libertà di associazione e di riunione. L’argomento, nella sintesi di Fermon, è il seguente: se si introduce nel diritto un riferimento operativo come IHRA, con categorie considerate generiche e con esempi dove il tema Israele è molto presente, si rischia di rendere meno prevedibile il confine tra ciò che è illecito e ciò che è opinione politica. In ottica CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), potrebbe delinearsi un problema di legalità e prevedibilità. In più, la compressione di espressioni politiche o di slogan da piazza potrebbe diventare concreta se l’apparato pubblico venisse “addestrato” a interpretarle in modo univoco, con un impatto potenziale sulle libertà di parola e di assemblea. Infine, la critica aggiunge un punto pragmatico: in Italia, l’istigazione all’odio e alla violenza razziale è già punita. Pertanto, l’utilità aggiuntiva di una nuova legge dovrebbe essere dimostrata con particolare rigore.
L’opinione di Iuri Maria Prado
Non tutti gli esperti condividono però l’impostazione critica avanzata da Cesoni e Fermon. L’avvocato Iuri Maria Prado, ad esempio, invita a considerare i testi normativi per ciò che realmente contengono. A suo giudizio, il disegno di legge Delrio, così come quello a firma Romeo, non introduce misure sanzionatorie in senso stretto, ma si limita a prevedere attività di monitoraggio e di prevenzione. Ad esempio, nel ddl Romeo, si passa dall’osservazione dei flussi online all’aggiornamento del sistema educativo, da nuovi strumenti interpretativi per le forze dell’ordine alla creazione di banche dati, fino a campagne informative promosse dal servizio pubblico radiotelevisivo. In questa prospettiva, secondo Prado, “non si ravvede alcuna compressione delle libertà tutelate dalla CEDU”, tanto più alla luce della chiara precisazione secondo cui “le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite”. Inoltre, ricorda che la definizione IHRA è stata già adottata dal governo Conte nel 2020, e che anche la JDA, preferita da Schlein, finisce comunque per condannare molte delle stesse condotte, a volte con un rigore persino maggiore, ad esempio quando condanna richieste avanzate agli ebrei in quanto ebrei o la rappresentazione di Israele come incarnazione del male assoluto.
Un banco di prova per il mondo politico
Le proposte di legge contro l’antisemitismo sono così un banco di prova per il PD, e non solo. Costringono il sistema politico a rispondere a una domanda che non si può più evitare: cosa si intende per antisemitismo? Il fatto stesso di doverci porre tale quesito, e di non essere in grado di rispondere in modo univoco, rivela un vuoto valoriale che il Giorno della Memoria, le conferenze e testimonianze nelle scuole non colmato. Nel mentre, mesi fa, i Giovani Democratici hanno nuovamente abbracciato l’antisionismo, pubblicando un post su Instagram con un’immagine, poi rimossa, con il protagonista del film Porco Rosso e la frase: “Meglio maiale che sionista”. Il PD, diviso in Parlamento a causa dell’assenza di una definizione univoca di “antisemitismo”, è il luogo in cui i giovani non hanno ancora chiaro il reale significato del termine “sionismo”. In caso contrario, saremmo davanti all’ennesimo caso contro cui Emanuele Fiano si è scagliato: “Nel PD dovrebbe esserci un bel manifesto contro questa oscena cosa che avete prodotto”.
Il caso: Meglio maiali che sionisti: il manifesto dei Giovani del PD

“Meglio maiale che sionista. Questo non è antisemitismo”. Firmato dai Giovani Democratici di Bergamo. Al manifesto ha risposto su Facebook Emanuele Fiano: “Questi giovani del PD sono quelli che hanno manifestato contro il fatto che io parlassi a Bergamo, insieme a Luciano Belli Paci e Gabriele Eschenazi. Ma io vorrei sapere, queste sono le nuove leve del PD? Qualcuno vi dirige? Qualcuno di voi ha letto un libro sull’argomento? Li hanno letti i vostri responsabili? Sapete cosa sia il sionismo? C’è un Partito che si occupa di voi? Vi voglio aiutare nella vostra ignoranza e pericolosa china che state prendendo. Che non so dove porti voi e devo dire a questo punto anche me. Io sono sionista (…). Essere Sionisti vuol dire essere per il diritto del popolo ebraico, così come bisogna esserlo per tutti i popoli della terra, alla propria autodeterminazione”.



