Il comune di Stazzema, il cui sindaco ha lanciato una proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista

Stazzema lancia una proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista. Si firma fino al 31 marzo

Italia

di Redazione
Il Premio Oscar Roberto Benigni e il giornalista Fabio Fazio sono solo gli ultimi due nomi ‘illustri’ che hanno deciso di sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget. La proposta di legge di iniziativa popolare è stata depositata il 19 ottobre 2020 da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, il comune in provincia di Lucca dove, nell’agosto del 1944, una divisione di soldati nazisti trucidò 560 persone.

Serviranno 50 mila firme per portare la legge in Parlamento. C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare.

Per chi fosse interessato si può firmare in via Larga, vicino alla Comunità ebraica al Municipio 6 (via Legioni Romane, 02.88445794 – 02.88450432) e in centro al consiglio di zona di via Sansovino 3.

Qui il testo della proposta di legge

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su
(GU n.260 del 20-10-2020)
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio

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